DDL STABILITÀ: le norme su agricoltura

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15 ottobre 2012

Inizierà alla Camera l'iter del disegno di legge stabilità del 2012, dove deve essere presentato dal Governo entro lunedì 15 ottobre. Il provvedimento si compone di 14 articoli e dà luogo ad una manovra da 6,6 miliardi per il 2013; 4,1 miliardi per il 2014 e 0,9 miliardi per il 2015. Gli articoli che riguardano direttamente l'agricoltura sono l'art. 3, commi da 58 a 62; l'art. 8, comma 14 e l'art. 12, commi da 31 a 35 e 39. L'art. 3 dispone una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese dei Ministeri. In particolare, per quel che riguarda il Mipaaf, vengono disposti tagli all'ISA, agli sgravi contributivi della legge 30/98; alle somme disponibili nel bilancio Agea che erano state destinate ad aiuti contro le crisi di mercato. Per quanto riguarda gli enti di ricerca vigilati dal ministero, invece, c'è un parziale reintegro delle risorse tagliate con precedenti provvedimenti. Più nel dettaglio: ISA (art. 3 comma 59): la norma utilizza parzialmente le risorse disponibili in ISA spa per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il versamento in entrata del bilancio dello stato delle somme di 16,2milioni€ entro il 31 gennaio 2013, 8,9milioni€ entro il 31 gennaio 2014 e 7,8milioni€ entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). ENTI DI RICERCA (art. 3 comma 60): la norma prevede che la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, sia rideterminata per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 in euro 3.631.646. In pratica, secondo la relazione tecnica, vengono 'restituiti' agli enti di ricerca euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio 2013-2015, da compensare con le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio per il Mipaaf. RISORSE CRISI DI MERCATO: la disposizione comporta una modifica all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n.83/2012, stabilendo che le somme disponibili nel bilancio di agea, pari a 19,8 milioni di euro, destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato siano versate all'entrata del bilancio dello stato entro il 31 gennaio 2013. ASSI: l'art. 8 del provvedimento riguarda il finanziamento di esigenze indifferibili. Il comma 14 è relativo all'Assi. In particolare, la disposizione prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti da svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), a seguito di quanto disposto dall'articolo  23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. L'art. 12 contiene le disposizioni in materia di entrate e prevede, tra l'altro modifiche su redditi agrari, società' agricole e gasolio agricolo. Più nel dettaglio: REDDITI AGRARI (art. 12 comma 31): si dispone che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per gli anni 2012, 2013 e 2014 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La relazione tecnica calcola che le maggiori entrate per le casse dello Stato derivanti da questa misura assommino a 90,7 milioni per il 2013 e 53,1 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. SOCIETÀ AGRICOLE (art. 12, commi 32 e 33): abolire a partire dal periodo di imposta 2012 i seguenti regimi agevolativi per l'agricoltura: l'articolo 1, comma 1093 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir; l'articolo 1, comma 1094 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. La relazione tecnica calcola un maggiore gettito di 76,5 milioni per il 2013; 43,7 milioni per il 2014 e 43,7 milioni per il 2015. GASOLIO AGRICOLO (art. 12, commi 34 e 35): la norma  dispone che a decorrere dall'anno 2013 al fine di poter  usufruire dell'applicazione dell'accisa ridotta per i carburanti utilizzati nello svolgimento delle attività agricole, le Regioni dovranno utilizzare i dati contenuti nel sistema informativo agricolo nazionale e nel fascicolo aziendale, gestito dall'Agea. Inoltre le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell'erogazione dei quantitativi di carburante agevolato, non potranno essere superiori a quelle indicate nel fascicolo  aziendale. Infine, a decorrere dall'anno 2013, è prevista una riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'allegato 1 al  decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002. Nel complesso, secondo la relazione tecnica, si perviene ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del  10%, con un recupero di gettito di almeno 100 milioni di euro. QUOTE LATTE (art. 12, comma 39): la disposizione modifica la normativa vigente in materia di multe per le quote latte. Si prevede che nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'Agea  procede  alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi,  su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo,  di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione,  nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del gruppo Equitalia. Secondo la norma, tali attività sono remunerate. Per la notificazione della cartella di pagamento Agea si avverrà della Guardia di Finanza, così come per le procedure di riscossione coattiva. FONTE: AGRA PRESS


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