17 Maggio 2011: Vini spumanti e vitigni aromatici
Vitivinicolo
Cari amici,
In seguito ai dubbi sollevati da alcuni produttori, il Ministero ha fatto a Bruxelles il quesito informale che vi riporto qui sotto in relazione all’utilizzazione di vitigni aromatici per i vini spumanti:
Posto che ai sensi del reg. CE n. 606/2009 è riportato all’appendice I dell’allegato II l’elenco dei vitigni che possono essere utilizzati per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a DOP, e, fatto salvo che le predette due categorie di spumanti (VSQ di tipo aromatico e VSQ di tipo aromatico a DOP) devono essere elaborate nel rispetto di particolari condizioni, è possibile, ai sensi della vigente normativa comunitaria, utilizzare uno o più vitigni aromatici di cui al citato allegato, per elaborare, qualificare ed etichettare (alle condizioni previste dal reg. n. 607/2009) anche i vini spumanti appartenenti alle categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità” (cat. n. 4 e 5 dell’All. XI ter del reg. n. 1234/2007), ovviamente alle condizioni tecnico-produttive previste per tali ultime categorie?
La Commissione ha risposto positivamente, nel senso che tutte le varietà dell’allegato 1 possono essere utilizzate per produrre Vini spumanti e Vini spumanti di qualità.
Cordialmente
Gabriella Ammassari