VINO: pubblicato DM su DISCIPLINA ESAMI ANALITICI E ORGANOLETTICI, del 12 marzo 2019

Vitivinicolo
20 maggio 2019

Pur essendo entrato in vigore il 1° aprile u.s., il DM contenente la "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello", e' stato pubblicato nella G.U. solo il 3 maggio, e ne allego copia. Detto Decreto abroga e sostituisce quello dell'11 novembre 2011, recante stesso titolo.


Nel merito del testo, segnalo alcune novità di particolare rilievo.


Art. 3

Si riprende il concetto contenuto nell'art. 65 del T.U., in base al quale sono previsti:

- esami analitici e organolettici sistematici per vini DOCG

- esami analitici a campione, basati su analisi dei rischi, oppure sistematici per vini DOC, conformemente alla scelta effettuata dai produttori

- esami organolettici a campione, basati su analisi dei rischi, oppure sistematici per vini DOC con produzione certificata < ai 10.000 hl, conformemente alla scelta effettuata dai produttori

- esami organolettici sistematici per i vini DOC con produzione certificata > ai 10.000 hl

- esami analitici a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT.

Al comma 5, vengono definite le possibili modalità di determinazione del campione, il quale in ogni caso deve essere rappresentativo di almeno il 10% della produzione per i vini a IGT e ad almeno il 30% per i vini DOC.

 

Art. 5, comma 2

Sancisce che la richiesta di prelievo può essere effettuata antecedentemente all'imbottigliamento, mentre non vi e' più il riferimento temporale ai 30 giorni (prima) rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari.

 

Art. 10

I termini del procedimento dell'esame analitico e organolettico rimangono di 12 giorni lavorativi per i vini novelli, ma vengono ridotti da 20 a 15 giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

 

Art. 18

Definisce le modalità con cui effettuare il raffronto tra i parametri chimico-fisici della certificazione e i medesimi parametri riscontrati in sede di successivo prelievo da parte delle Autorità di controllo nel settore agro-alimentare e/o in fase di vigilanza da parte dei Consorzi di Tutela. Nel primo caso il confronto e' effettuato con i parametri della certificazione inseriti nel Registro telematico (tenendo conto delle specifiche tolleranze indicate); nel secondo caso, invece, il raffronto e' con i parametri stabili dagli specifici disciplinari. 

 

Art. 20

Prevede che, ad un anno dall'entrata in vigore del DM, il Mipaaft effettui una verifica sulla implementazione delle disposizioni dello stesso.


DM su esami analitici e organolettici su commissioni di degustazione 

 




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