29 Maggio 2014: proposte Italia per modifica Reg. 555/2008

Vitivinicolo
25 giugno 2014

Gentili tutti,
come sapete, anche a seguito dell'adozione dei nuovi Regolamenti sulla PAC, la Commissione sta lavorando per modificare (e teoricamente semplificare), tutti i Regolamenti attuativi relativi al settore vitivinicolo. Tale processo è appena iniziato e dovrebbe concludersi entro il Dicembre 2015.
Come primo passo si è aperta la discussione sul Reg. 555/2008, ed in particolare la Commissione ha chiesto ai Ministeri degli S.M. di avanzare proposte per la semplificazione, nonché per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle misure e relativi controlli. Di seguito riportiamo il testo redatto dal Mipaaf e inviato alla Commissione a seguito di tale richiesta.

Si riportano, di seguito, alcuni suggerimenti sulle possibile modifiche da apportare al regolamento 555/20208

1) Articolo 12 paragrafo 1tale richiesta è stata già avanzata dalla delegazione italiana nel corso di alcuni Comitati di gestione svoltisi verso la fine del 2012 e, in tale sede, la Commissione UE aveva suggerito alla delegazione italiana di riproporre le modifiche richieste in un momento successivo. Si tratta, in particolare, di rivedere la tempistica per la misura della vendemmia verde in modo da renderla coerente con l’andamento climatico delle zone delle aree mediterranee poste a sud dell’Europa nelle quali non è raro il verificarsi di episodi di ripresa vegetativa dopo il 15 giugno. Tale termine, fissato dalla Commissione quale inizio di controlli, implicitamente coincide con il termine per effettuare le operazioni di vendemmia verde e non rappresenta un termine congruo. Sarebbe, quindi, auspicabile una dilatazione di tale termine di almeno 30 giorni, in modo da evitare i fenomeni di ripresa vegetativa che potrebbero portare ad avere la presenza di uva nel vigneto nel periodo del controllo, con conseguente non riconoscimento della spesa. Il testo del paragrafo viene, quindi, così modificato:

1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:

a) ……………………………………

b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 10 giugno

c) entro il 15 giugno valutano se la situazione di mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde……………

d) ……………………..

Il controllo di cui al primo comma……….

Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 20 luglio ed il 10 settembre di ogni anno.

2) Articolo 17 parafgrafo 1anche questa richiesta è stata già avanzata dall’Italia e riguarda la possibilità di inserire, tra le spese ammissibili nella misura investimenti, anche quelle relative alla registrazione dei marchi collettivi. Si ritiene che la formulazione attuale dell’articolo 17 sia limitativa e non comprensiva tutte le fattispecie possibili di investimenti immateriali di cui all’articolo 103 duovicies del regolamento base. Recita, infatti, l’articolo:

Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa………e riguardano la produzione o la commercializzazione……….”.

E’ fuori di dubbio che la registrazione di un marchio, sia esso collettivo che privato, rappresenti un calzante esempio di investimento immateriale nella commercializzazione del vino e che lo stesso investimento sia diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, il suo “adeguamento alle richieste di mercato” e contribuisca ad “aumentarne la competitività”. Concedere tale possibilità, consentita dalla norma di base, limiterebbe di gran lunga il fenomeno delle contraffazioni e delle usurpazioni delle nostre denominazioni che, in quanto marchi, riceverebbero una maggiore garanzia e tutela riconosciuta a livello internazionale. Si propone, pertanto, la seguente formulazione del testo:

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove………….

c) gli atti di deposito, registrazione e tutela dei marchi collettivi

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geografici e dei marchi commerciali

a) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

3) Articolo 19 paragrafo 2 II capoverso - si ritiene di adeguare la concessione degli anticipi nella misura investimenti prevedendo la possibilità di erogare l’anticipo al 50% per tutte le annualità della programmazione 2014/2018. Non si comprendono i motivi per i quali la misura investimenti debba essere trattata in modo diverso da tutte le altre misure del PNS. La motivazione originariamente prevista di rendere tale misura conforme ad analoghe disposizioni presenti nei regolamenti dello Sviluppo rurale non ha più ragione di esistere fin dall’emanazione del regolamento 679/2011 che ha sancito la possibilità di erogare anticipi al 50% per le operazioni finanziate co i fondi feasr. Pertanto, la formulazione del capoverso diventa la seguente:

L’importo dell’anticipo è limitato al 50% dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione…………….”

4) Articolo 20L’articolo va semplificato pur se mantenendo inalterata l’esigenza di garantire che non vi sia il doppio finanziamento. A tal fine, invece di far riferimento all’elencazione delle operazioni ammissibili a finanziamento, l’Italia ritiene che sia più opportuno prevedere che gli Stati membri istituiscano idonei sistemi di controllo e gestione dei programmi, efficaci ed efficienti. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, mediante l’implementazione di sistemi informatici, tramite codici identificativi dei richiedenti/beneficiari e delle operazioni realizzate (codici di fatturazione) che assicurino che una stessa operazione non riceva un doppio finanziamento. Eventualmente, si potrebbe anche ipotizzare la creazione di un sistema univoco, disciplinato a livello comunitario, che tutti gli Stati membri devono implementare. In attesa di verificare la fattibilità di un simile sistema unico, l’Italia propone la seguente modifica al testo dell’articolo 20, comprensiva degli adattamenti alla nuova normativa di base:

Articolo 20

Compatibilità e coerenza

1. Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.

2. Il sostegno di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 previsto nell’ambito di un programma nazionale di sostegno non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che ricevono un sostegno nell’ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. A tal fine, gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e gestione dei programmi efficace ed efficiente per assicurare che la stessa operazione non riceva un doppio finanziamento.

5) Articolo 37 ter – Si chiede l’eliminazione dell’articolo che rappresenta un appesantimento burocratico a carico dei beneficiari dei contributi unionali. Le comunicazioni richieste ai beneficiari si ritrovano in analoghe comunicazioni effettuate dagli organismi pagatori e, pertanto, informazioni già in possesso della Commissione. In un’ottica di semplificazione e stante l’inutilità, l’articolo andrebbe soppresso.

6) Allegati la delegazione italiana ritiene che gli allegati al regolamento 555/08 possano essere semplificati senza pregiudicare le finalità di informazione alla Commissione dell’andamento dei PNS. La delegazione italiana ritiene possa procedersi nel seguente modo:

a) Gli allegati finanziari possono essere raggruppati in un unico modello contenente le infomazioni richieste negli attuali IV, VI e VII. Tale modello unico, da trasmettere alla Commissione europea a consuntivo potrebbe avere come deadline il primo marzo e riportare le informazioni sull’esecuzione delle misure nell’esercizio finanziario precedente. La richiesta è motivata dal fatto che, a parere dell’Italia, le modifiche finanziarie non possono essere considerate come modifiche ai PNS quanto semplicemente degli opportuni e necessari aggiustamenti dettati dall’esperienza maturata. Non è, infatti, ipotizzabile che uno Stato membro possa correttamente conoscere l’andamento produttivo e le necessità di un mercato quale quello vitivinicolo, in continua evoluzione, facendo una programmazione quinquennale. Gli aggiustamenti finanziari, quindi, non solo sono consentiti ma assolutamente indispensabili a garantire l’efficacia e l’efficienza del programma di sostegno. Pertanto, l’Italia propone di stralciare gli allegati IV e VI e lasciare unicamente l’allegato VII integrandolo con il dato relativo al contributo comunitario erogato per ciascuna misura. Tale allegato, si ribadisce, va trasmesso un’unica volta, a consuntivo dell’esercizio finanziario precedente, entro il 1 marzo di ciascun anno.

b) Le modifiche al PNS sono comunicate, preventivamente, entro il 1 marzo. Tali modifiche riguardano esclusivamente l’aspetto strategico delle decisioni dello Stato membro e, quindi, non l’aspetto finanziario. Pertanto, riguarderanno l’eventuale inserimento e/o cancellazione di una misura in favore di altre e le motivazioni poste alla base di tale decisione.

c) L’Allegato V andrebbe rivisto inserendo criteri valutativi validi per tutti gli Stati membri. Sarebbe opportuno individuare indicatori di risultato e di impatto a livello comunitario, dopo un attento confronto fra tutti gli Stati membri.

d) Allegato VIII dovrebbe essere trasmesso un’unica volta e riportare il nome del beneficiario, l’anno di riferimento, l’importo del progetto, l’importo del contributo e l’eventuale aiuto di stato concesso. La trasmissione dell’allegato VIII dovrebbe, pertanto, essere prevista un’unica volta all’anno, a consuntivo, il 1 marzo, e contenere le informazioni relative ai contratti stipulati nell’esercizio finanziario precedente.

7) In linea di principio, ammettere che per le misure ristrutturazione e riconversione e vendemmia verde sia consentito il pagamento forfettario,

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sulla base di prezziari ufficiali e/o valutazioni effettuate e certificate da un organismo riconosciuto idoneo dallo Stato membro. Il pagamento forfettario consente ai produttori di non presentare le singole fatture per ciascuna spesa sostenuta e di alleggerirne, quindi, l’onere burocratico.

8) Si condividono, infine, le seguenti proposte scaturite dal lavoro del gruppo 1:

a) Modification of the support programs:

- to define minor modifications (with a simplified -or no- notification procedure) – eg. change in the financial template below a certain threshold.

- to review the provisions related to the date of the introduction of the modification : necessity to maintain such specific provisions (with specific dates) ? Necessity to have one/two/more possibility to modify the program per year ?

b) general principles:

- to provide clear rules at the EU level for the payment of flat-rate amounts and/or thresholds for all measures (eg. Investment : support by m2 built, promotion : travel expenses, m2 of stand at an exhibition...).

- to clarify and eliminate when possible the rules related to advances (article 37b).

c) Promotion :

- to clarify the rules for the modifications of the project (targeted countries, cases of force majeure or exceptional circumstances).

- to introduce legal certainty in relation to the complexity of on-the-spot checks and the possibility to implement indirect checks.

d) Investment :

- to provide for an exchange of views between MS on the demarcation implemented with rural development.

Quanto sopra rappresentano le prime richieste italiane di semplificazione del regolamento 555/08. Ulteriori richieste, così come le osservazioni e le proposte inerenti i controlli ed i pagamenti, saranno inviate in un momento successivo ma in tempo utile affinchè possano essere prese in considerazione dalla Commissione nella redazione di una proposta di atto esecutivo.

Cordialmente

Valentina Sourin




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