8 Agosto 2013: precisazioni ICQRF su documenti di accompagnamento

Vitivinicolo
8 agosto 2013

Gentili tutti,
di seguito alcune precisazioni trasmesseci oggi dall'ICQRF in merito all'utilizzo dei documenti di accompagnamento.
E’ stato segnalato a questo Ispettorato che vengono diffuse talune indicazioni in ordine alla possibilità di utilizzare il Modello MVV oppure il documento di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 (cosiddetto ddt vitivinicolo) anche nel caso dell’esportazione di prodotti vitivinicoli sottoposti ai vincoli di circolazione derivanti dalla disciplina delle accise (vino imbottigliato), da parte di titolari di depositi fiscali.
Al riguardo, si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 11289 del 26 luglio 2013 e, segnatamente, nel prospetto n. 2 dell’Allegato III, e si fa presente che, nel caso in esame, il documento riconosciuto dall’art. 24, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 436/2009 è il documento e-AD, cioè la copia stampata del documento elettronico oppure di un altro documento commerciale, recanti il codice ARC (salva l’applicazione delle procedure di riserva).
Il modello MVV resta riservato agli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa ed agli speditori che siano “piccoli produttori” e pertanto lo stesso non può essere utilizzato nel caso in cui il trasporto debba essere accompagnato da un e-AD.
Parimenti, si ribadisce che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del DM 2 luglio 2013 il documento di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 resta riservato esclusivamente ai trasporti che iniziano e terminano sul territorio nazionale e pertanto non può essere utilizzato per i trasporti a destinazione di un Paese terzo.
Cordialmente
Valentina Sourin




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