25 Luglio 2012: circolare Mipaaf su taglio IGP

Vitivinicolo
25 luglio 2012

Gentili tutti, in allegato una Circolare Mipaaf avente ad oggetto “IGP - Chiarimenti in merito all’eventuale utilizzo di prodotti derivanti da uve raccolte fuori zona di produzione, nel limite del 15%”. Segnaliamo di seguito gli aspetti più rilevanti: -          Si attesta che, secondo la vigente normativa, è possibile utilizzare per il taglio di vini IGT (o destinati a divenire tali) uve raccolte fuori dalla zona di produzione delimitata dal disciplinare della specifica IGT, nel limite massimo del 15%. Tale taglio (o assemblaggio) deve però avvenire nell’ambito della zona di produzione delimitata dalle rispettive IGT. -          Eventuali misure più restrittive devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari. -          La provenienza dei prodotti fuori zona deve essere comunque di ambito nazionale. -          Il taglio in questione non deve alterare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche fondamentali previste dal disciplinare per la relativa tipologia ottenuta. -          Sul piano generale, i prodotti fuori zona possono derivare anche da varietà di viti non autorizzate alla coltivazione nell’unità amministrativa della relativa IG (sempre fatte salve le disposizioni più restrittive dei disciplinari, segnatamente quelle contenute all’art. 2 degli stessi).  Con riferimento alle IGT qualificate con nome di vitigno: -          IGT qualificate con il nome di due o più vitigni: l’unica restrizione consiste nel fatto che non si possono utilizzare prodotti fuori zona ‘generici’, ovvero non riferiti ai vitigni da far figurare in etichetta. -          IGT qualificate con il nome di un vitigno: l’utilizzo dei prodotti fuori zona è da escludere per le partite che già sono state oggetto di taglio o assemblaggio (nel limite del 15%) con prodotti derivanti da uve di altra/e varietà di vite, anche se coltivate nella zona di produzione delimitata. Per questa tipologia di IGT, dunque, il taglio con prodotti fuori zona può essere effettuato solo se le partite da tagliare sono costituite in purezza. -          Ai fini di assicurare la tracciabilità delle partite, nei documenti di trasporto e nei registri di cantina devono essere riportati gli elementi fondamentali che caratterizzano le specifiche tipologie IGT che si intendono ottenere a seguito dell’operazione di taglio. -          Indicazione dell’annata di vendemmia delle uve: è possibile anche a seguito del taglio in questione, purché almeno l’85% delle uve utilizzate sia stato vendemmiato in tale annata, e purché si rispettino le limitazioni di cui ai punti precedenti.  Punto 6: c’è un refuso nel titolo, che dovrebbe essere “Disposizioni per la produzione dei vini senza DOP o IGP che riportano in etichettatura le indicazioni facoltative dell’annata e/o del nome di una o più varietà di viti” (varietali). Si applicano le stesse indicazioni di cui sopra.  Cordialmente Valentina Sourin Circolare Taglio IGP - DEF_25 luglio 2012


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